Precedente Successiva

04 Dicembre 2017

Esclusi gli sgravi ai lavoratori per chi non si è iscritto all'Aire

di Davide Cagnoni, Angelo D'Ugo, Alessandro Germani



I regimi agevolativi destinati ai docenti e ricercatori, ai lavoratori "impatriati" e ai "contro-esodati", richiedono che i soggetti interessati trasferiscano la residenza in Italia ossia instaurino «un collegamento sostanziale con il territorio dello Stato, che implichi un'interazione effettiva con la realtà italiana».
Inoltre è richiesto che, prima del trasferimento, questi abbiano mantenuto la residenza fiscale all'estero per un periodo minimo di cinque anni per i lavoratori "impatriati" e di due anni per i docenti e ricercatori. In realtà i due anni previsti per docenti e ricercatori non sono specificati dalla norma, che richiede solo la permanenza all'estero in modo non occasionale. Tuttavia la circolare 17/E/2017 ha chiarito che questo può essere considerato l'arco di tempo minimo necessario a integrare il presupposto della non occasionalità.
Ad eccezione di quanto previsto dalla legge 238/2010 per i "contro-esodati", la nozione di residenza rilevante è quella dell'articolo 2 del Tuir, secondo la quale si considerano residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta, ossia per almeno 183 giorni (o 184 negli anni bisestili), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza in base al Codice civile.
È opportuno precisare che le due condizioni sono tra loro alternative e, quindi, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto si consideri ai fini fiscali residente in Italia. Pertanto, per i soggetti che in passato si sono trasferiti all'estero senza iscriversi all'Aire, l'accesso alle agevolazioni risulta precluso. Su questo punto l'agenzia delle Entrate ha manifestato una posizione di assoluta chiusura specificando che «tenuto conto della rilevanza del solo dato dell'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, il soggetto che non si è mai cancellato da tale registro non può essere ammesso alle agevolazioni in esame» (circolare 17/E e risoluzione 146/E del 2017). Questa posizione andrebbe tuttavia rivista in senso più favorevole, per incentivare il trasferimento in Italia e per non penalizzare oltremodo i potenziali beneficiari degli incentivi che non abbiano provveduto, anche solo per mera dimenticanza, all'iscrizione all'Aire ma che, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 del Modello Ocse siano comunque in possesso dei requisiti previsti per essere considerati fiscalmente residenti nel Paese di provenienza.
Non va, infine, dimenticato che il trasferimento della residenza in Italia comporta il rispetto delle disposizioni sul monitoraggio fiscale in base del Dl 167/1990 e sulla tassazione dei redditi di fonte estera. Tenuto conto, infatti, dell'esperienza passata all'estero dai soggetti beneficiari delle agevolazioni, non è infrequente che gli stessi abbiano qui costituito nel tempo attività patrimoniali (case, conti correnti, investimenti) che, in assenza di dismissione al rientro in Italia, dovranno essere dichiarate nel quadro RW e nei relativi quadri reddituali della dichiarazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA