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03 Dicembre 2020

Cartolarizzazioni, società veicolo rappresentate solo con conti d'ordine

di Alessandro Germani e Renzo Parisotto


 

Nell'attuale contesto economico si assiste ad un largo utilizzo delle operazioni di cartolarizzazione e ciò per vari motivi: esigenza di cedere crediti deteriorati, valorizzazione di immobili rivenienti da operazioni di mutuo attraverso le Reoco, cessione di asset a vario titolo immobilizzati. Ma la legge 130/99 che le disciplina è non solo datata, ma creata in un contesto del tutto diverso. Nel tempo essa ha subito molti ritocchi, ma è rimasta invariata l'impostazione contabile.
Con la cartolarizzazione una Spv (special purpose vehicle) acquista di norma dei crediti contro emissione di titoli Abs (asset backed securities). L'operazione torna utile in particolare alle banche per rispettare i ratios patrimoniali di vigilanza, in quanto consente di cedere crediti che generano effetti negativi sugli stessi ratios.
Sotto il profilo contabile e fiscale tutto è sempre stato demandato ad uno scarno articolo 6 della legge citata, mai mutato. Attraverso apposite indicazioni bilancistiche fornite dalla Banca d'Italia, sin dal 2000 queste operazioni sono state gestite attraverso informazioni nella sola nota integrativa ovvero è stata fatta una gestione "sotto la riga", nei cosiddetti conti d'ordine. Le difficoltà sono poi aumentate anche per via del fatto che l'articolo 3 della legge fa riferimento ai patrimoni separati, che richiamano la logica del "fuori bilancio", a differenza invece dell'articolo 7-ter (relativo ai cosiddetti covered bond) che fa riferimento ai patrimoni destinati e quindi richiamerebbe una logica di contabilizzazione in bilancio. Anche in base al provvedimento di Bankitalia del 14 febbraio 2006 si è continuato a operare in una logica di conti d'ordine per la rappresentazione bilancistica di tali Spv. Il che non consente ai vari stakeholder di avere un'adeguata rappresentazione degli impegni della Spv a fronte degli asset che la stessa ha acquistato emettendo le obbligazioni di cartolarizzazione. Si sottolinea come il bilancio della Spv riporta solo alcune limitate voci di ammontare irrisorio, se messe a confronto con il patrimonio dei crediti acquisiti e dei titoli emessi. A ciò si aggiunga che è poi venuto meno anche l'obbligo di iscrizione di questi soggetti all'elenco di cui all'articolo 107 del Tub ovvero l'estromissione dell'articolo 106. Peraltro nel 2016 Bankitalia ha anche abrogato il provvedimento del 2006, motivandolo col fatto che ciò esula dalle proprie competenze. Ciò ha accentuato il vuoto normativo. Molte Spv hanno proseguito a contabilizzare sotto la linea la maggior parte delle proprie operazioni. Peraltro esiste anche un tema di principi contabili che possono essere adottati. Se infatti le Spv non sono ricomprese nei soggetti tenuti ad applicare i principi Ias, esse sono tenute ad applicare i principi nazionali. In quel caso, con poste di stato patrimoniale e di conto economico esigue, non è infrequente che si ricada negli articoli 2435 bis (bilancio in forma abbreviata) e 2435 ter (bilancio delle micro-imprese) che rendono ancor più delicata la tematica della rappresentazione contabile di questi soggetti che sotto la linea muovono numeri importanti. Vale la pena di segnalare che l'introduzione dell'articolo 162-bis del Tuir a opera del recepimento della direttiva Atad avrebbe potuto suggerire una normazione di questi soggetti. Ma anche in questo caso non è stato così. Corollario ultimo della situazione è la circostanza che, non avendo una base civilistica definita, insorgono problemi interpretativi sul piano fiscale.
Volendo dare preminenza a una rappresentazione sostanziale, si potrebbe così ipotizzare di abbandonare la prassi di rappresentare "sotto la linea" il patrimonio separato, riportandolo sopra la linea. A patto che fiscalmente poi si consideri che l'imponibilità ai fini Ires e Irap debba attenere alla Spv solo per i propri redditi e non per tutto ciò che di fatto viene trasferito ai portatori delle obbligazioni come beneficiari sostanziali delle operazioni di cartolarizzazione. Oppure si potrebbe ipotizzare una struttura sulla falsariga delle Sgr/Fondi comuni di investimento, laddove la prima sarebbe l'attuale Spv, mentre i Fondi registrerebbero i patrimoni separati o destinati, ricalcando ai fini interpretativi/applicativi quello che sembra l'orientamento seguito anche dalle Entrate nell'ambito del Gruppo Iva. Ma è certo che occorrerebbe ritoccare questi profili delle cartolarizzazioni.

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