Precedente Successiva

06 Luglio 2020

Gruppi, il bilancio consolidato facilita contributi e incentivi

di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo



Nell'ambito delle recenti misure legislative introdotte per l'emergenza da Covid - 19 è emersa in più occasioni la centralità del bilancio consolidato civilistico quale strumento informativo utile per l'accesso ai contributi e agli incentivi destinati alle imprese.
La definizione di Pmi
L'esigenza di estrapolare i dati da un bilancio consolidato per chi già lo redige in conformità alla normativa prevista dal Dlgs 127/91 o di costruire un consolidato ad hoc si è resa necessaria per determinare i parametri dimensionali previsti dal Dm 18 aprile 2005, di recepimento della Raccomandazione 2003/361/Ce, riguardanti la definizione di Pmi e, quindi, delle imprese destinatarie degli interventi adottati dal Fondo centrale di garanzia a sostegno delle Pmi.
Basti pensare ai moduli del Fondo di garanzia che devono essere compilati per beneficiarie dei finanziamenti previsti dal decreto Liquidità (Dl 23/2020). In tali moduli è richiesta l'individuazione della dimensione dell'impresa al fine di verificare se la stessa rientra o meno tra le Pmi.
Per determinare i parametri dimensionali Ue che catalogano un'impresa come Pmi, il Dm del 2005 distingue tre categorie di imprese: 1) autonome, 2) associate, 3) collegate.
Se un gruppo è già munito di un bilancio consolidato è agevolato nella compilazione dei modelli. Infatti, se per le imprese autonome il problema non si pone in quanto i dati vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa, per le imprese associate e collegate, caratterizzate da legami partecipativi, i dati possono essere facilmente resi disponibili solo in presenza dei conti consolidati dell'impresa o dei conti consolidati in cui l'impresa è ricompresa tramite consolidamento. In sostanza, in caso di più partecipazioni, dirette o incrociate, se il gruppo redige un consolidato è possibile prendere direttamente i dati di quest'ultimo senza ricorrere a sommatorie e/o proporzioni complicate.
Il credito d'imposta
Il credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle medie imprese (articolo 26 del decreto Rilancio) riguarda le società di capitali, regolarmente costituite e aventi la sede legale e amministrativa in Italia, che:

 

  • presentino per il 2019 un ammontare di ricavi (articolo 85 comma 1 lettere a) e b) del Tuir) compreso tra 5 milioni di euro (10 milioni per l'agevolazione riguardante il Fondo patrimonio Pmi) e 50 milioni di euro;
  • abbiano subìto, tra l'1 marzo 2020 e il 30 aprile 2020 e a causa del Covid-19, una riduzione complessiva dei ricavi (articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir) di oltre il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
  • deliberino ed eseguano, tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento interamente versato (non inferiore a 250.000 euro, per l'agevolazione riguardante il Fondo patrimonio Pmi).

Il legislatore, nel fare riferimento ai ricavi (articolo 26 lettera a), precisa che se la società fa parte di un gruppo (per la definizione di gruppo sarà necessario il Dm attuativo), l'ammontare di tali ricavi deve assumersi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi infragruppo.
In questo caso i gruppi che già redigono un consolidato sono avvantaggiati in quanto già in possesso del dato dei ricavi depurati dalle operazioni intercompany (elisione di crediti/debiti, ricavi/costi, realizzati tra le società del gruppo). Dati che, invece, dovranno essere appositamente costruiti dai gruppi di piccole dimensioni se il riferimento ai ricavi consolidati dovesse riguardare non solo i gruppi che redigono un bilancio consolidato.
Andrebbe anche chiarito se il parametro della riduzione dei ricavi di oltre al 33% sia da considerare su base consolidata o meno. Alcune società, infatti, singolarmente potrebbero rientrare nell'agevolazione per una forte riduzione dei ricavi. A livello di gruppo, invece, l'agevolazione potrebbe essere preclusa in quanto la riduzione dei ricavi potrebbe venire attenuata dai dati aggregati di conto economico.
Le esenzioni Irap
Anche il beneficio del mancato versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata di acconto Irap 2020 previsto dall'articolo 24 del decreto rilancio è legato al concetto di gruppo e, quindi, ai dati consolidati. A questo riguardo, infatti, le imprese possono usufruire di tale misura a condizione che il relativo beneficio non superi la soglia di 800.000 euro per impresa. In un gruppo societario, quindi, il limite di 800.000 euro va determinato per la singola impresa tenuta al versamento dell'Irap o va calcolato a livello di gruppo?
Il Mef, interpellato da Assonime (circolare 12 del 24/06/2020) sembrerebbe propendere per il calcolo della soglia numerica sulla singola società. Tuttavia, la conferma di questa tesi dovrà arrivare dalla Commissione europea.

 

RIPRODUZIONE RISERVATA